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DETRAZIONI FISCALI E RISTRUTTURAZIONE

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BONUS RISTRUTTURAZIONE: COSA SUCCEDE SE SI VENDE L’IMMOBILE?

L’Agenzia delle Entrate spiega che in caso di vendita di un immobile sul quale sono stati effettuati dei lavori agevolati con il bonus ristrutturazione, le quote residue delle detrazioni per la ristrutturazione passano automaticamente all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle detrazioni fiscali relative ai lavori di ristrutturazione effettuati su un immobile, per chiarire cosa accade in caso di vendita dell’immobile in oggetto.

Il quesito è stato posto da un contribuente tramite “La Posta di FiscoOggi”, il quale ha spiegato di dover vendere un appartamento sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, specificando di non aver ancora utilizzato tutte le detrazioni correlate. Il contribuente ha chiesto, quindi, al Fisco se è possibile, in sede di rogito, conservare la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali residue dopo la vendita.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’articolo 16-bis del TUIR, al comma 8, stabilisce che in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all’acquirente per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti.

Ciò significa che in linea generale il bonus ristrutturazione, così come le altre agevolazioni edilizie, viene trasferito automaticamente all’acquirente, tuttavia la normativa consente una certa flessibilità, poiché le parti possono accordarsi diversamente.

L’Agenzia delle Entrate prosegue ricordando che nella Circolare n. 7/2021è stato precisato che affinché il venditore possa conservare le quote residue della detrazione è necessario che l’accordo venga chiaramente espresso o nell’atto di trasferimento dell’immobile oppure attraverso una scrittura privata autenticata, redatta dal notaio o da un pubblico ufficiale e sottoscritta sia dal venditore e sia dall’acquirente, nella quale si evince che tale accordo esisteva sin dalla data del rogito.

Il Fisco, infine, precisa che naturalmente il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo e successivamente formalizzato.

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