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POLIZZE RISCHI CATASTROFALI

Assicurazioni, Condominio

POLIZZE RISCHI CATASTROFALI PER LE IMPRESE ITALIANE

REGOLE OPERATIVE E OBBLIGO DI STIPULA ENTRO IL 31 MARZO 2025

Pubblicato il Regolamento che stabilisce le modalità operative e attuative per le assicurazioni contro i rischi catastrofali che tutte le imprese italiane dovranno stipulare entro il prossimo 31 marzo 2025.

Entro il 31 marzo 2025 tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia dovranno stipulare delle polizze assicurative relativamente ai danni causati da calamità naturali a terreni, fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature commerciali e industriali.

Difatti, con la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione con modificazioni del Decreto Milleproroghe 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2025 ed entrata in vigore il 25 febbraio 2025, è stato confermato lo slittamento al 31 marzo 2025 dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali per le imprese, tranne che per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il cui obbligo è stato slittato al 31 dicembre 2025.

REGOLAMENTO OPERATIVO

A tal proposito è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 il Regolamento che stabilisce le modalità operative e attuative degli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, il quale entrerà in vigore il prossimo 14 marzo. Il Regolamento era stato presentato a settembre dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e successivamente è stato rivisto e modificato dal Consiglio di Stato.

TIPOLOGIA DELLE IMPRESE OBBLIGATE

Tale Regolamento definisce la tipologia delle imprese che sono obbligate a stipulare le polizze catastrofali entro il 31 marzo 2025, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali, così come gli eventi catastrofali da assicurare. Il Regolamento, inoltre, chiarisce anche come individuare gli eventi calamitosi e quali sono i criteri di determinazione dei premi assicurativi e i limiti alla capacità di assunzione del rischio per le assicurazioni.

Nel dettaglio, il Regolamento stabilisce che gli eventi coperti dalle polizze assicurative includono sismi, alluvioni, frane e inondazioni, i quali sono definiti con modalità precise per calcolare il danno e la determinazione di eventuali massimali.

Le imprese devono, quindi, assicurare tutti i beni, ossia terreni, fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, impianti e macchinari iscritti nello Stato patrimoniale e impiegati per l’attività di impresa a qualsiasi titolo, con esclusione di quelli già assicurati da un’analoga copertura assicurativa.

Il Regolamento chiarisce che i premi assicurativi saranno calcolati in misura proporzionale al rischio e possono essere periodicamente aggiornati, tenendo conto di diversi fattori, come:

  • ubicazione geografica del bene;
  • vulnerabilità dei beni assicurati;
  • serie storiche e mappe di rischio;
  • modelli predittivi;
  • misure di prevenzione;
  • adeguamento periodico.

Per quanto concerne la capacità di assunzione del rischio, le imprese assicurative devono rispettare dei limiti alla capacità di assumere rischio e dovranno stabilire una “propensione al rischio” che deve essere aggiornata annualmente, in linea con i requisiti di solvibilità globale. Le polizze assicurative, inoltre, potranno includere una franchigia e dei massimali che variano a seconda della somma assicurata, con possibilità di personalizzazione per le grandi imprese.

CRITERI DI INDENNIZZO E MASSIMALI

Per quanto concerne i danni indennizzabili, sono stati specificati i criteri di indennizzo del danno, stabilendo che una parte del danno può rimanere a carico dell’impresa assicurata. Nel dettaglio, per una somma assicurata fino a 30 milioni di euro è previsto uno scoperto pari al 15% del danno indennizzabile e tale scoperto si applica solo se espressamente previsto dalla polizza, mentre per una somma assicurata superiore a 30 milioni di euro (quindi per le grandi imprese) la quota di danno a carico dell’impresa assicurata è stabilita attraverso libera negoziazione con la compagnia assicurativa.

Riguardo ai massimali e ai limiti di indennizzo:

  • per polizze assicurative fino a 1 milione di euro il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata;
  • per polizze assicurative tra 1 e 30 milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per polizze assicurative oltre i 30 milioni di euro i massimali sono concordati liberamente con la compagnia assicurativa;
  • per quanto riguarda i terreni la copertura è prestata a primo rischio assoluto (ovvero fino al massimale concordato, senza l’applicazione della regola proporzionale).

È importante chiarire che è prevista l’esclusione dalla copertura assicurativa per i beni immobili che presentano abusi edilizi o che sono sprovvisti delle necessarie autorizzazioni edilizie.

ADEGUAMENTI E SANZIONI

L’adeguamento alla normativa relativa ai testi di polizza deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, mentre per quanto concerne le polizze già in essere, tale adeguamento deve decorrere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

Infine, il decreto stabilisce che le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare le polizze assicurative catastrofali entro la scadenza prevista, saranno soggette a sanzioni amministrative, esclusioni da benefici fiscali (incentivi, agevolazioni fiscali etc.) e inoltre saranno costrette a regolarizzare la propria posizione.

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