Seguici sui nostri social

Stai cercando qualcosa in particolare?

Legge Gelli-Bianco

Sanità

LEGGE GELLI-BIANCO

Note sul convegno organizzato dal CIC (Collegio Italiano dei Chirurghi), tenuto a Roma lo scorso 10 Maggio sul tema della legge 24/17 (Gelli-Bianco), verso la sua completa efficacia a seguito della prossima emanazione del decreto esecutivo sulle Assicurazioni.

“Ma siamo proprio all’ultimo miglio?” si sono chiesti i partecipanti, rifacendosi al tema del convegno: “Legge Gelli Bianco all’ultimo miglio: cosa manca?”

In realtà, nonostante le buone intenzioni del progetto, probabilmente le critiche superano i consensi per tutti gli autorevoli partecipanti, parlamentari, cattedratici, giuristi ed assicuratori.

Al convegno era atteso anche l’On. Federico Gelli, e purtroppo la sua assenza ha lasciato irrisposti molti quesiti.

IL PROF. FOSCHI

Ha aperto i lavori il professor Diego Foschi, Presidente del CIC, il quale ha tracciato una sintetica ma impressiva rappresentazione del quadro generale caratterizzato da un diffuso stato di incertezza e di disagio della classe chirurgica. Uno stato che la legge Gelli-Bianco sembra non aver rasserenato per molti aspetti che appaiono inadeguati a rimuovere i guasti provocati nel sistema dalla gestione della responsabilità medica consolidatasi negli ultimi decenni.

Il professor Foschi ha lamentato il fatto che anche in questa fase è mancata una adeguata comunicazione tra la classe medica e gli estensori della norma, carenza che si è ripetuta nella stesura della proposta di Decreto attuativo.

IL PROF. LA TORRE

Ha preso poi la parola il professor Filippo La Torre che, con il suo intervento, ha confermato di essere un profondo conoscitore del tema avendo seguito fin dall’origine l’iter della legge Gelli-Bianco, non sempre concordando con le scelte degli estensori.

La legge Gelli è intervenuta con l’obbiettivo di metter ordine su una situazione da “Far West”, caratterizzata da intenti speculativi di studi legali specializzati, da una tendenza giurisprudenziale punitiva per la classe medica con sentenze spesso apparse orientate a finalità più di ordine sociale  che di equità giuridica.

Prof. Filippo La Torre

Un esempio tra tutti: lo strumentale ricorso dei danneggiati alla denuncia penale contro il medico: una soluzione chiaramente ritorsiva al fine di sollecitare un pronto e spesso esagerato indennizzo del danno.

In realtà il medico non ha timore di essere condannato; la sola denuncia incide sulla sua personale serenità: stato essenziale per il corretto svolgimento del suo ruolo nei confronti dei pazienti.

La situazione appare nettamente diversa nei paesi limitrofi ove non soltanto l’importo degli indennizzi ma anche la numerosità delle richieste risulta nettamente inferiore a quanto registrato in Italia. Tutto è regolato da un diverso approccio alla questione della responsabilità sanitaria adottato da tempo in altri paesi a noi vicini.

Interessante anche il pragmatico riferimento al dibattuto tema delle Linee Guida:

A prescindere dalla questione circa l’effetto legale rinveniente dall’aver adottato o meno la Linea Guida durante la prestazione sanitaria, rimane il fatto che il sistema comporta elevatissimi investimenti che gravano sulle società scientifiche e per altro debbono essere rifinanziati dopo 24 mesi (la durata di efficacia di una Linea Guida).

Prof. Filippo La Torre
L’ON. MISITI

È seguito l’intervento del Prof.Carmelo Massimo Misiti, specialista in ortopedia, una branca particolarmente “assediata ed afflitta” da richieste di risarcimento danni. Il professor Misiti ha affrontato alcuni temi pratici soprattutto relativi all’assicurazione. Egli ha espresso le sue perplessità sul comportamento delle compagnie di assicurazione che, nel loro approccio al mercato, sembrano muoversi secondo logiche di “cartello”.

Il professore ha aggiunto che pare assurda questa regola iniqua per la quale il medico è obbligato ad assicurarsi rivolgendosi agli Assicuratori che contemporaneamente non sono soggetti all’obbligo di stipulare polizze di Responsabilità civile sanitaria.

L’intervento si è concluso con una considerazione, apprezzata e condivisa da tutti, circa il fatto che la questione della Responsabilità medica troverà una degna ed equa soluzione soltanto dopo la formale e legale definizione di “atto medico”; carenza del nostro sistema per l’eliminazione della quale purtroppo il nostro Paese è rimasto uno dei pochissimi a non essersi dotato di questo essenziale strumento.

IL PROF. CUPELLI

Quindi è intervenuto il Prof. Cristiano Cupelli, giurista, la cui relazione – che ha incluso alcuni interessanti accenni alla mai accantonata questione della legittimità del Claims made – ha affrontato, in una prospettiva decisamente pragmatica, un’altra questione di fondo della responsabilità sanitaria. Egli ha ricordato quanto il disagio organizzativo possa incidere sulla responsabilità personale del sanitario. In questo senso il Covid ha costituito un precedente importante per la rivisitazione della norma in vigore relativamente a quanto semplicisticamente chiamato “scudo penale”.

Cupelli ha anche riassunto la proposta per modificare alcuni aspetti della legge Gelli-Bianco, che il CIC intende portare all’attenzione dei legislatori a stretto giro, e che andremo ad approfondire in articoli successivi a questo.

Sicuramente sono necessari interventi mirati, conclude Cupelli, non soltanto ad interrompere fenomeni di medicina difensiva ma anche evidenti “crisi di vocazione” in settori della medicina particolarmente esposti – es. Pronto Soccorso – e quindi coinvolti in problematiche organizzative del tutto estranee al loro grado di professionalità e coinvolgimento messi da loro a disposizione nel percorso diagnostico/terapeutico.

GBSAPRI – IL PUNTO DI VISTA DEL RISK MANAGER E DELLE ASSICURAZIONI

È stato, quindi, il momento degli interventi dal punto di vista del risk management e delle assicurazioni, soggetti maggiormente interessati alla bozza del decreto attuativo sulla materia assicurativa in corso di emissione.  

IL DOTT. BASSI

Ha preso prima la parola il dott. Carlo Maria Bassi, amministratore della GBSAPRI spa, leader nel mercato del brokeraggio italiano con una storica e particolare presenza nell’area dei Rischi sanitari. Con una rapida panoramica storica ed attuale di questo mercato assicurativo, egli ha sottolineato come la maggior comprensione della gestione del rischio sanitario ormai acquisita da tutti gli operatori – compagnie, strutture sanitarie ed operatori sanitari – abbia fortemente modificato l’approccio di tutti in quest’area, spostandolo dal mero trasferimento all’assicuratore ad una attenta valutazione e misurazione del medesimo, propedeutica ad azioni di trattamento e quindi ritenzione ovvero trasferimento all’assicuratore.

Questo nuovo modo di “pensare il rischio” ha trovato già da tempo GBSAPRI – forte della sua ultraventennale esperienza nel settore (attualmente assiste migliaia di medici, numerosissime strutture sanitarie private e pubbliche ivi compresa la sanità di tre regioni) – ad elevare il suo ruolo da quello di sia pur competente “intermediario assicurativo” a quello di consulente nella Gestione del Rischio Clinico in ogni fase che questo richiede sia sviluppata.

IL DOTT. PROFETA

Il dott. Bassi ha quindi ceduto la parola al dott. Ennio Profeta, assicuratore ed esperto nell’area del risk management. Il dott. Profeta, dopo aver dichiarato la sua valutazione fortemente positiva circa l’impianto della Legge Gelli-Bianco, intervenuta a mettere ordine in maniera organica secondo una sequenza razionale che nulla ha trascurato per il conseguimento dell’obiettivo dichiarato nel titolo “sicurezza delle cure” ha affermato che questa forte connotazione progettuale, non ancora prescrittiva, aveva fatto prevedere una pronta ed anche risolutiva definizione e regolamentazione dei temi ai quali l’articolo 10 rimandava.

Purtroppo la risposta è stata non soltanto tardiva – stiamo oggi discutendo di una bozza di decreto! – ma anche, secondo la gran parte degli addetti ai lavori, poco soddisfacente. A questo punto il dott. Profeta ha illustrato una serie di criticità, in parte rinvenienti dall’intenzione di mutuare istituti della legge 990.

Ne accenniamo ad alcuni:

  • il Bonus Malus non regolamentato in maniera precisa;
  • l’obbligo di liquidazione integrale da parte dell’assicuratore in caso di solidarietà;
  • il diritto di recesso da parte dell’assicuratore in caso di sinistro (che non escludendo il recesso alla scadenza risulta totalmente vanificato come un reale vantaggio per l’assicurato);
  • l’inopponibilità al danneggiato da parte dell’assicuratore di eccezioni salvo quelle non previste nella norma (regola che produce una situazione di indeterminatezza circa la portata delle garanzie prestate).

In questo quadro non ci si può stupire del fatto che gli Assicuratori – anche in considerazione dell’istituto della azione diretta del danneggiato nei loro confronti, siano così poco attratti dall’esercitare il settore della RC Sanitaria.

Prima di concludere il dott. Profeta ha fatto un accenno alla questione della inefficacia della copertura assicurativa in assenza dell’adempimento formativo da parte del sanitario assicurato. Questa norma, già operativa in quanto presente all’art. 38 bis del decreto PNRR, dovrebbe essere rivista presto e bene, se non cancellata. In conclusione, il dott. Profeta auspica che ci sia ancora tempo per effettuare una revisione del testo del decreto in termini di integrazioni e aggiustamento del medesimo.

L’ON. PITTELLA

Interviene a questo punto l’On. Domenico Pittella, che recentemente è riuscito ad ottenere l’approvazione della legge che permette ai figli di scegliere il cognome tra quello del padre e della madre, e che ha collaborato alla stesura della proposta delle modifiche alla legge Gelli-Bianco, in accordo con il CIC.

La storia della Responsabilità Civile Sanitaria è complessa: negli anni ’50 il medico tendenzialmente c’era una quasi “impunibilità del medico”, erano rarissimi i casi contrari. Si è passato , poi, da questa situazione all’estremo opposto: il medico diviene “preda risarcitoria”. La giurisprudenza europea, e soprattutto quella italiana, hanno agevolato questo percorso, ponendo il medico nella posizione di “presunto responsabile”, secondo la “regola” civilista del “più probabile che non“.

Questo periodo storico è ormai superato e la legge Gelli-Bianco sembra prendere atto di questo superamento attraverso la separazione tra la responsabilità della struttura e quella del medico operante, salvo poi non risolvere in modo netto questa separazione lasciando aperta, seppur disincentivata, la strada dell’azione diretta contro il medico.

Dal punto di vista assicurativo L’On. Pittella analizza anche la questione della Claims Made, convenendo con la legge Gelli-Bianco nell’approvazione della Claims Made pura a sostituzione della precedente “impura” che lasciava ampie lacune di copertura.

In conclusione: tanto c’è ancora da fare, ma sicuramente alcuni risultati insieme al CIC sono stati raggiunti.

L’ON. PAOLO SISTO

La relazione dell’On. Franceso Paolo Sisto ha chiuso i lavori, riprendendo con uno stile ed un eloquio sempre pacato e contemporaneamente fermo, alcuni temi già accennati da precedenti relatori. L’onorevole Sisto ha approfondito il tema della coesistenza tra responsabilità organizzativa e responsabilità personale del sanitario. Una questione sempre più attuale in relazione a due coesistenti fattori: da una parte l’evidenza di disfunzioni organizzative ormai connesse al sistema; dall’altra la sempre maggior componente organizzativa (rispetto di processi organizzativi, utilizzo di macchinari sempre più sofisticati, lavoro di equipe).

Questo tema dovrebbe suggerire un nuovo modo di pensare e, quindi, valutare il comportamento eventualmente erroneo del sanitario. Dopo aver ripreso il tema delle Linee Guida l’on. Sisto ha affrontato la questione della comparazione tra i contenuti della legge Balduzzi e della legge Gelli-Bianco in tema di responsabilità penale dell’operatore sanitario.

In verità la legge Gelli-Bianco ha fatto “un passo indietro” in quanto limita la responsabilità penale del sanitario che abbia seguito le linee guida al solo caso di Imperizia. La legge Balduzzi in effetti si riferiva genericamente al caso di colpa non grave nelle sue tre accezioni: imprudenza, negligenza o imperizia.

IN CONCLUSIONE

Il convegno ha mantenuto la promessa di realizzare un confronto di tutte le parti interessate, avendo realizzato un dibattito ove non sempre, com’è giusto, è emersa una sintonia di pensiero. Su una cosa, tuttavia tutti sono stati d’accordo: Non siamo all’ultimo miglio; e se lo siamo allora sarà utile ed opportuno rivedere con spirito critico, scevro da pregiudizi di parte, qualche parte del percorso.

Complimenti, quindi, al CIC, agli organizzatori ed al presidente Diego Foschi che ha pensato e voluto realizzare questo evento!!

Lascia un commento
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Advertisement

Articoli correlati

Sanità

IL SALONE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SANITÀ Digitalizzazione, innovazione tecnologica e coinvolgimento dell’intera area sanitaria. Su queste basi si fonda l’ExpoMedicina, il più grande salone...

Sanità

Il 25 settembre, dalle ore 12:30 alle 18:00, a Cagliari si terrà, presso l’Aula Magna di Ierfop in Via Platone n.3, l’evento: “Screening e...

Sanità

Il 19 settembre, dalle ore 09:30 alle 14, a Roma si terrà, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio in Piazza Oderico da Pordenone,...

Assicurazioni

GBSAPRI ANNUNCIA L’INVESTIMENTO IN CONVERGO E PROSEGUE NELLA CRESCITA QUALE HUB ITALIANO DEL RISK MANAGEMENT E BROKERAGGIO ASSICURATIVO Roma, 26 Giugno 2024 – Il...