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Le indagini di RM

COVID E RCO

ANCORA QUALCHE RIFLESSIONE SUGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA COVID SULLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ DATORIALE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI

Il recente convegno on line organizzato da ANRA con la partecipazione di eminenti relatori del mondo industriale, delle imprese assicurative e del brokeraggio costituisce un’ottima occasione per fare il punto della situazione, dopo due anni dall’inizio della Pandemia Covid.

Per altro le informazioni statistiche fornite dall’INAIL nell’ultima Scheda Nazionale Infortuni Covid ci danno un utile quadro – auspichiamo sia abbastanza definitivo – degli effetti che il Covid ha cagionato alla salute dei cittadini italiani.

l’ANNUS HORRIBILIS

Alla data di pubblicazione del rapporto Inail- gennaio 2022 – le denunce Covid sono state 211.390,00 pari ad 1/6 dei casi di infezione Covid registrati a livello nazionale. Il 2020, come sappiamo si è confermato l’“Annus Horribilis” con oltre il 70% del totale di denunce. Il 37,5% ha riguardato il mondo della sanità in gran parte relativamente al personale infermieristico. Altre categorie maggiormente esposte sono state quelle occupate nei rapporti con l’utenza (addetti alle pulizie, cassiere, commesse, ristoratori, conducenti di mezzi pubblici).  I decessi notificati all’Inali sono stati n. 823 pari allo 0,6% del totale. L’età media rilevata dei contagiati è stata di anni 58. Questi dati confermano quanto sapevamo circa il fatto che le classi anagrafiche maggiormente e letalmente colpite dalla pandemia si collocano nelle fasce di età più elevata e spesso riguardano soggetti affetti da pluri-morbilità e comunque immunodepressi.

COVID E INFORTUNI

Come noto, in virtù della sua massiva diffusione, con il Decreto-legge 18/20 Cura Italia del 17/03/2020 il legislatore ha inquadrato il contagio da covid- 19 come infortunio sul lavoro ove occorso in occasione dell’espletamento delle mansioni nell’ambiente lavorativo. La norma ha generato discussioni e polemiche circa la sua legittimità. In realtà non si trattava di un provvedimento originale in tema di equiparazione della “causa virulenta” a quella classica “violenta” (vedi: malaria, tetano, Aids, TBC).

La emanazione del D.L., come prevedibile, ha aperto anche la discussione sui suoi effetti sulle coperture assicurative sia in relazione alle polizze Infortuni che a quelle della Responsabilità Civile verso gli Operatori. Sul tema della copertura Infortuni ci siamo già espressi in altra nota affermando che non sia sostenibile l’automatica equiparazione del Covid ad un infortunio. Si tratta infatti di polizze stipulate tra privati ovvero emesse dall’azienda datrice di lavoro ovvero sottoscritte da un soggetto pubblico sulla base di un capitolato predisposto dalla stazione appaltante. Tale equiparazione può quindi essere invocata esclusivamente in forza delle condizioni di garanzia concordate e stabilite all’atto della stipula della polizza. Non riteniamo quindi che il decreto Cura Italia abbia avuto un effetto modifica torio delle condizioni di garanzia delle polizze Infortuni. Tutto ciò, non trascurando il fatto che in questa situazione eccezionale abbiamo registrato esempi di “sospensione” dei diritti dei cittadini (vedi: blocco dei licenziamenti; blocco degli sfratti; limitazione alla libertà personale. Non escludiamo quindi che in fase giudiziaria qualche magistrato interpreterà il decreto Cura Italia in senso favorevole all’assicurato).

RCO

Oggi ci occupiamo invece della copertura assicurativa della Responsabilità Civile del datore di lavoro; rischio che noi assicuratori identifichiamo con l’acronimo RCO.  A nostro parere la questione dovrebbe essere divisa in due parti, in linea con quanto riportato nei contratti standard di Responsabilità civile aziendale: a) la rivalsa INAIL; b) la responsabilità da danno biologico. È noto infatti che dal 2000, in occasione della regolamentazione del danno biologico, la copertura assicurativa non è più limitata alla sola azione di rivalsa dell’Inail nei confronti del datore di lavoro ma riguarda anche il ristoro al lavoratore del danno subito alla sua integrità fisica. L’impresa di assicurazione, adottando una formulazione ampia e non limitativa, ha accettato di coprire ogni area di competenza presente e futura dell’Inail e conseguentemente, sulla base di questa accettazione, l’efficacia della copertura assicurativa anche in caso di Covid non può essere disattesa. Riguardo poi la sussistenza della copertura da danno biologico essa è confermata in assenza di esplicita esclusione.

POSIZIONI DIFFERENTI

In realtà, anche nel primo periodo, le Imprese di Assicurazioni non hanno assunto netti atteggiamenti di rifiuto alla efficacia della copertura assicurativa. Pur tuttavia la presa in carico delle denunce di sinistro non ha spesso significato una esplicita conferma della copertura assicurativa. A noi broker questo approccio prudente è parso in parte motivato dalle scarse informazioni circa la magnitudine del fenomeno a fronte del quale non era ancora chiara la risposta del mondo riassicurativo. E’ stato inoltre notato da parte di alcuni il tentativo – presto abbandonato – di classificare gli eventi nella categoria delle malattie professionali, finalizzato a far emergere a proprio vantaggio eventuali limitazioni collegate a tale copertura.

Per la verità in seguito, le Imprese di assicurazioni sono per la gran parte intervenute, in occasione della emissione di nuove polizze o della riforma di quelle in corso, inserendo il contagio da Covid tra i rischi esclusi dalle garanzie.

LA QUESTIONE DEL NESSO

Fermo quanto esposto circa la efficacia della copertura assicurativa riferita al contagio Covid, la vera questione quindi si sposta sull’accertamento del nesso di causalità tra contagio e illecito/responsabilità datoriale. Infatti, qualcuno a volte mostra di dimenticare che la copertura assicurativa diviene efficace soltanto quando viene accertata la responsabilità dell’impresa. Quel qualcuno, anche eminente, ritiene che in via tautologica il solo fatto che l’evento dannoso si è verificato è prova della responsabilità datoriali in una o più delle fasi del suo rapporto con il lavoratore (formazione, guida e controllo costante della adeguatezza dei processi e della idoneità del personale alla funzione attribuita). In altre parole, non vi è alcun automatismo tra il riconoscimento della tutela Inail nei casi Covid e l’effettiva responsabilità dell’azienda e conseguentemente della copertura assicurativa. La responsabilità delle imprese in ordine alla sicurezza degli ambienti di lavoro, comprendente la salute fisica del lavoratore, è di natura contrattuale e richiede sempre da parte del giudice l’accertamento che l’evento dannoso sia l’effetto di un comportamento non diligente, ovvero inadeguato nell’adozione – e il controllo della loro corretta applicazione – di tutti quei dispositivi atti ad evitare il pregiudizio alla salute del lavoratore.

L’ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITÀ

Al fine dell’accertamento della responsabilità è necessario tuttavia distinguere due diversi periodi, quello intercorrente tra l’inizio della pandemia e la data del 24 aprile 2020 e quello successivo a tale data nella quale è stata emanato il d.l. 40/2020che statuisce all’’art. 29 bis che i datori di lavoro pubblici e privati debbano ottemperare a quanto normato nell’art. 2087 c.c., ossia che tutelino l’integrità fisica dei lavoratori mediante l’applicazione delle disposizioni contenute nel protocollo condiviso tra il governo e le parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid 19 negli ambienti di lavoro.

In altre parole, il datore di lavoro – successivamente al 24 aprile – deve aver effettivamente messo in atto (quindi deve provarlo) tutte le prescrizioni di prevenzione stabilite dalla legge e dal protocollo. Si è quindi creata una differenziazione nelle modalità di individuazione della responsabilità tra i due periodi divisi dalla data del 24 aprile 2020 successivamente alla quale è stata accordata una notevole preminenza al rispetto dei protocolli d’intesa definiti tra le autorità.

QUALCHE PERPLESSITÀ

E allora sorgono altre perplessità di natura pratica. Ne citiamo alcune.

Come si concilia con questa normativa la copertura del “rischio in itinere” nell’assenza di uno strumento di tracciabilità?  Ricordiamo infatti che l’art. 12 d.lgs n. 38/2000, sancisce che l’assicurazione INAIL opera nell’ipotesi di infortunio avvenuto ai danni del lavoratore durante il consueto percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Pertanto, sarebbero da includere nella predetta normativa anche gli episodi di contagio da covid-19 accaduti durante tale percorso. Il rischio in itinere in effetti ha sempre mostrato la sua debolezza giuridico/dottrinale non tanto nella sua identificazione di “rischio professionale” ai sensi Inail, quanto nella sua riferibilità alla responsabilità datoriale in assenza di contrattazioni specifiche sul trasporto dei dipendenti a carico della impresa.  Relativamente al mezzo di trasporto utilizzato, poiché il rischio di contagio è molto più elevato a bordo di mezzi pubblici affollati, è stato considerato necessario l’utilizzo di mezzi privati almeno per tutto il periodo di emergenza epidemiologica. Ci si chiede in qual modo possa essere invocata la responsabilità datoriale in caso di mancato rispetto di tale indicazione da parte del lavoratore.

E inoltre come valutare la responsabilità per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro?

Un altro motivo di incertezza riguarda il coinvolgimento della responsabilità del datore in caso di prestazione lavorativa effettuata all’esterno dei locali aziendali (smart working).

CONCLUSIONI

Tutti questi temi sono stati diffusamente trattanti dai partecipanti alla sopra citata tavola rotonda, i quali hanno concluso con una comune riflessione, avendo individuato almeno un effetto virtuoso della pandemia, quello dell’aver velocizzato l’adozione da parte delle imprese di una serie di iniziative, procedimenti e protocolli tesi a sviluppare ulteriormente la sicurezza in azienda.

Le imprese, in primo luogo i gruppi internazionali, hanno tempestivamente messo in atto adeguate iniziative ben oltre il protocollo concordato nell’aprile del 2020. Esse riguardano la regolamentazione di tutte le fasi dei processi produttivi interni ed esterni. Si va  dall’accesso in azienda alla gestione degli spazi comuni, all’utilizzo dei presidi igienici, alle trasferte, all’aggiornamento costante dei protocolli, ai controlli dei soggetti vaccinati. Queste iniziative si inseriscono nel più ampio protocollo “Business Continuity Management System”, un documento che ha l’intento non soltanto di anticipare il Piano di Crisi ma anzi renderlo superfluo.

In questa visione si consolida il principio che la tutela dell’azienda, in quanto produttrice di ricchezza, non può trascurare la protezione della salute di coloro che ci lavorano

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