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COLONNINA DI RICARICA E SUPERBONUS (1)

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COLONNINA DI RICARICA E SUPERBONUS

L’Agenzia delle Entrate approfondisce le condizioni per poter fruire del Superbonus nel caso di installazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici in un posto auto privato.

La risposta n. 585/2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce il possibile accesso alla maxi agevolazione del Superbonus per le spese di installazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici in un posto auto privato.

Nel caso di specie, l’Istante è un proprietario di un appartamento facente parte di un condominio oggetto di interventi destinati al miglioramento energetico. Unitamente agli interventi sulle parti comuni dell’edificio, l’Istante ha spiegato all’Agenzia delle Entrate di voler effettuare, quale intervento “trainato”, l’installazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto di proprietà, sito al pian terreno dell’edificio condominiale, che costituisce pertinenza dell’abitazione.

Attraverso la documentazione integrativa, l’Istante ha chiarito che il suddetto posto auto è delimitato da due colonne portanti e da un muro nella parte posteriore, mentre nella parte anteriore l’ingresso è delimitato da una barriera di parcheggio in ferro con incasso a terra e regolata dal lucchetto di chiusura.

A tal proposito, il contribuente ha chiesto, quindi, all’Agenzia delle Entrate se tale stato dei luoghi soddisfi il requisito di non accessibilità al pubblico, espresso dalla normativa inerente per poter fruire del Superbonus.

In risposta l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in tema di Superbonus a favore degli interventi “trainati”, l’agevolazione per l’installazione di infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è condizionata dal fatto che l’intervento sia eseguito in un luogo non accessibile al pubblico.

Per “non accessibilità al pubblico” si intende:

  1. un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
  2. un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
  3. un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Ciò detto, l’Agenzia nel caso specifico ritiene che, alla luce della normativa richiamata, il dispositivo che limita l’accesso al posto auto di proprietà dell’Istante, ovvero la barriera di parcheggio in ferro con lucchetto di chiusura, sia sufficiente a soddisfare il requisito di “non accessibilità al pubblico”, di conseguenza ciò è sufficiente a escludere un uso pubblico della colonnina di ricarica elettrica, motivo per cui l’Istante potrà fruire del Superbonus per le spese di installazione della stessa.

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