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Sanità

DECRETI ATTUATIVI LEGGE N. 24/2017 GELLI-BIANCO

IL “PUZZLE” SARÀ ORA REALMENTE COMPLETO?

Ebbene, dopo lunghi 7 anni di attesa: ecco finalmente i decreti attuativi che la stessa Legge n. 24 dell’8 Marzo 2017 – all’art. 10 comma 6 – prevedeva. Siamo, quindi, al famoso momento: “meglio tardi che mai”, in cui viene raggiunta la piena efficacia della già menzionata legge al fine di poter garantire la sicurezza delle cure e della responsabilità sanitaria con l’introduzione del “parziale obbligoutile a coprire i rischi correlati all’esercizio delle professioni sanitarie e delle annesse attività.

Mesi or sono, proprio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva anticipato che di lì a poco vi sarebbero state buone novità in tema di responsabilità sanitaria e gestione del rischio clinico. Ora possiamo quindi dire con certezza che si faceva riferimento al decreto attuativo e alla Tabella Unica Nazionale sulla valutazione economica dei risarcimenti relativi alle lesioni fisiche di grave entità (quest’ultima, parimenti attesa con ansia dagli addetti ai lavori).

Da venerdì 1° marzo 2024, con la pubblicazione dei decreti attuativi sulla Gazzetta Ufficiale, abbiamo quindi appreso con soddisfazione che la Legge Gelli finalmente potrà godere di piena efficacia. A valle di ciò, se da un lato, apprezziamo molto che questi decreti impongano alle strutture sanitarie l’adeguamento dell’assetto organizzativo; dall’altro, permangono aree di non facile interpretazione e, forse, anche poco comprensibili per come sono state rappresentate nella stesura del testo.

BENEFICI

Entrando più nel dettaglio, ecco alcuni dei benefici portati:

  • i requisiti minimi delle polizze assicurative – sanciti dall’art. 4 – sia per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, sia per gli esercenti le professioni sanitarie;
  • i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, in assunzione diretta del rischio;
  • le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione;
  • la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, così come previsto all’Art. 10, comma 6.

Detti ambiti di applicazione certamente gioveranno (o almeno dovrebbero) a conferire maggiore tranquillità agli operatori sanitari del settore. Questi ultimi, infatti, potranno fare affidamento sulle coperture assicurative riuscendo ad espletare la propria professione con una maggiore serenità, tutelandosi da richieste risarcitorie che altrimenti avrebbero potuto aggredire anche il loro patrimonio.

Quanto ai pazienti, questi potranno veder tutelati i loro eventuali diritti risarcitori poiché in molti casi avranno dinanzi una Compagnia assicurativa capace di erogare gli importi dovuti. Gli stessi pazienti potranno sfruttare anche l’azione diretta nei confronti delle Compagnie piuttosto che le strutture sanitarie, risparmiando lungaggini e difficoltà. Viceversa, nel caso dell’analoga misura, ossia la ritenzione del rischio da parte della struttura, parziale o totale che sia, i decreti attutativi impongono alle strutture sanitarie modelli organizzativi ad hoc, gestione e prevenzione del rischio, contenimento dei rischi. Il tutto a vantaggio dell’utenza e, certamente, delle stesse aziende e del proprio personale sanitario.

GLI EFFETTI DEL DECRETO ATTUATIVO

Quali saranno gli effetti che lo stesso decreto potrà produrre? Cerchiamo di riportarli di seguito analizzando alcuni articoli.

ART. 12 – REGIME DELL’AZIONE DIRETTA

Per quanto attiene l’obbligo assicurativo disciplinato dalla Legge n. 24 certamente, come già detto, diverrà operativo il regime dell’azione diretta di cui all’art. 12 della stessa Legge. Difatti, nel prossimo futuro, questa consentirà ai danneggiati di rivolgere le proprie pretese direttamente alle Compagnia assicurative un po’ come avviene anche nel settore della RC auto.

Tale effetto verrà prodotto senza dubbio sui contratti di nuova emissione, e non su quelli stipulati prima dell’entrata in vigore dell’azione diretta (circostanza connessa e normata anche dall’art. 8 del regolamento attuativo che esclude la possibilità di opporre al terzo danneggiato limitazioni di copertura di polizza diverse da quelle previste in detto articolo).

L’azione diretta probabilmente servirà a ridurre le difficoltà in capo alle strutture sanitarie o del libero professionista non strutturato, poiché, a detta di molti, sposterà l’asse gestionale del sinistro direttamente in capo alla Compagnia, sollevando le strutture dai medesi e difficili compiti gestionali, specie quando si tratta di liquidazione dei sinistri.

ART. 15 – PROTOCOLLI DI GESIONE AD HOC

Certamente resteranno ancora difficoltà nei casi in cui parte del risarcimento sarà assorbita da eventuali quote di franchigie SIR (vedasi appunto auto ritenzione del rischio parziale). In ogni caso, come imposto dall’art. 15 del regolamento attuativo, saranno necessari protocolli di gestione ad hoc proprio in virtù dell’esistenza di quelle che saranno le coperture assicurative “miste” ossia, nei casi in cui sia prevista una compartecipazione del rischio da parte dell’azienda sanitaria.

Soffermandoci sul menzionato art. 15 si renderanno necessarie delle procedure liquidative ad hoc proprio per gestire al meglio quanto produrrà l’azione diretta.

Quindi, sarà utile stabilire:

  • un protocollo di intesa utile alla cooperazione tra assicurato e struttura nella eventuale formulazione di offerte risarcitorie nel caso della sussistenza di sinistri gravati dalla franchigia SIR;
  • precisi obblighi di collaborazione nell’istruzione della pratica, nella quantificazione e stima del danno e di ogni elemento utile nella ricostruzione dell’evento dannoso;
  • saranno doverose le modalità di vigilanza e controllo che l’IVASS dovrà esercitare sugli assicuratori che stipuleranno polizze assicurative con le strutture sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria.

Va specificato, infine, che detta azione diretta interesserà l’Assicuratore della struttura e del singolo medico che ha stabilito il contratto diretto con il proprio paziente e non sarà operante nei confronti del medico che, viceversa, presterà la propria attività per la struttura.

Così facendo, in futuro, vi sarà un’affluenza delle richieste risarcitorie verso la struttura sanitaria e verso la propria Compagnia assicurativa piuttosto che nei confronti dei singoli medici appartenenti alle strutture – giova ricordare che le strutture sanitarie rimarranno esposte al regime contrattuale nel mentre, il singolo medico libero professionista resterà esposto in maniera extra contrattuale.

ART. 18 – CONTRATTI ASSICURATIVI E REQUISITI MINIMI

Analizzando l’art. 18 il decreto prevede che le Compagnie assicurative, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dello stesso, avranno l’obbligo di adeguare i contratti assicurativi in conformità ai requisiti minimi previsti.

Questa disposizione parrebbe riferirsi ai soli contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto e non a quelli “di nuova generazione”, che, invece, subiranno la nuova impostazione del regolamento.

Certamente, resterà da interpretare il destino dei contratti soggetti al tacito rinnovo, ma l’adeguamento dei contratti in corso con l’applicazione dei nuovi massimali – di cui all’art. 4 del decreto – potrà portare senz’altro ad una nuova contrattazione del premio.

Quanto alle polizze pluriennali scaturite da gare di pubblica evidenza qualora non nuovamente negoziabili resteranno in vigore non oltre la scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Medesima circostanza sarà valida per le strutture sanitarie in auto ritenzione che avranno l’obbligo di adottare quelle misure organizzative e finanziare previste per le “analoghe misure”.

ART. 3 COMMA 1 – OBBLIGO ASSICURATIVO

Analizzando l’art. 3 comma 1 il decreto-legge sembra far luce su un dubbio interpretativo per quanto concerne l’applicazione dell’obbligo assicurativo prevedendo che la struttura dovrà farsi carico della copertura assicurativa da responsabilità civile di tutti gli esercenti di cui la stessa si avvale nell’adempimento della propria obbligazione con il paziente, sia se trattasi di dipendenti o di liberi professionisti.

Ogni struttura dovrà, quindi, impegnarsi nella stipula di una convenzione assicurativa oppure, in regime di auto ritenzione, mediante la costituzione ed integrazione di appositi fondi, di cui parleremo più avanti.

Naturalmente, ferme restano le azioni di rivalsa e di regresso nel caso in cui l’esercente la professione sanitaria sia responsabile per colpa grave ove, in questo caso, saranno però operative le polizze obbligatorie imposte dalla Legge Gelli (art. 10 comma 3) con i relativi costi a carico del professionista.

Se da un lato esiste l’obbligo di assicurarsi da parte delle strutture e dei professionisti, non esiste alcun obbligo a contrarre nei riguardi dell’Assicuratore. Come noto, il mercato assicurativo di settore (RC in ambito sanitario) è veramente ristretto (ad oggi in Italia si contano non più di tre Compagnie estere operanti nel settore) pertanto, bisognerà verificare quali effetti produrranno sugli assicuratori tali regolamenti attuativi.

ART. 3 COMMA 7 – FORMULA BONUS MALUS

Sempre all’interno dell’art.3, ma questa volta al comma 7, restano un po’ di perplessità per quanto preso in prestito dalla RC auto con la formula del “bonus malus”. Questa, risulta essere poco adeguata alla tipologia di sinistri che, a differenza di quelli RCA, sono sinistri conosciuti come lungo latenti non denunciabili nell’immediato; pertanto possiamo presumere che gli assicuratori faticheranno a dover fare previsioni per la corretta applicazione del rischio, sia per le strutture sanitarie che per i professionisti sanitari. Viceversa, desta maggior interesse il meccanismo volto ad incentivare la migliore gestione attraverso l’applicazione di un eventuale “bonus” qualora l’assicurato sia in grado di effettuare una buona “risk governance” (mitigando appunto i rischi), circostanza questa che, probabilmente, agevolerà gli assicuratori nel poter realizzare la migliore copertura assicurativa ad hoc.

ART. 9 – ANALOGA MISURA

Nell’art. 9 del decreto, si affronta la cosiddetta “analoga misura”. In virtù di questa, le strutture sanitarie che sceglieranno di non stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità civile dovranno, secondo quanto disposto, deliberare, dietro approvazione dei vertici aziendali, le motivazioni di tale scelta costituendo modalità di funzionamento e dimostrando di essere in grado di poter operare autonomamente attraverso quanto imposto dagli Art. 16 e 17 mediante l’adozione di un corretto governo dei processi di rischio clinico (vedasi ruolo fondamentale del Comitato di Valutazione Sinistri e delle specifiche figure professionali in seno allo stesso). Inoltre, nel pieno rispetto di quanto disciplinato dagli Art. 10 e 11 dovranno determinare la costituzione di:

  • un fondo rischi: fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell’esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura – basato su tipologia e quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura ed utilizzato esclusivamente per il risarcimento danni derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate senza vincolo di indisponibilità in termini di cassa,
  • un fondo riserva sinistri: un fondo di messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri che comprende l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell’esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione.

Insomma, con il termine “analoghe misure”, le strutture sanitarie avranno un bel da fare e dovranno essere in grado di dimostrare piena capacità di gestione dei rischi, circostanza che da sempre appartiene alle Compagnie assicurative piuttosto che ad un’Azienda Sanitaria che normalmente si occupa di tutt’altra materia, ed oltretutto, con una gestione operata attraverso figure professionali ben delineate e soprattutto, per volere dell’Art. 19 (clausola di invarianza finanziaria), SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA!

CONCLUSIONI

In tutto ciò permane comunque l’assenza di specifiche sanzioni, una pressione fiscale ancora troppo gravosa che potrebbe essere rivista, la difficoltà interpretativa di alcuni articoli… ma, lasciamo al futuro, ed agli eventuali interventi del Legislatore, ogni evoluzione, del resto, lo spirito della Legge 24/2017 e dei tanto attesi decreti attuativi è del tutto condivisibile, resterà soltanto attenderne i progressi e, si spera anche i benefici, che “il puzzle”, conclusosi dopo 7 lunghi anni, produrrà.

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