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Legge

FONDO RISCHI E FONDO RISERVA

Riguardo la costituzione del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri previsto dalla bozza del decreto attuativo sulle assicurazioni della legge 24/17

Sono trascorsi dal giorno di pubblicazione della legge 4 anni, 9 mesi e 2 giorni. Insomma, in totale 1.736 giorni, un po’ di più dei 90 giorni stabiliti, forse con imprudente ottimismo, dalla norma!

Mi dicono che il decreto stia per essere emanato; me ne compiaccio perché in sua assenza la legge “sta camminando come un’anatra zoppa”. Intanto circola da tempo una bozza, già oggetto di valutazione e critiche diverse

Le numerose questioni alle quali il decreto dovrà dare risposta, tutte essenziali, esprimono tuttavia diversi livelli di priorità in relazione agli interessi che la legge si propone di tutelare.

ARTICOLI 9 E 10

Fra queste io ritengo che quanto previsto agli articoli 9 e 10 della bozza rappresenti un aspetto cruciale di garanzia nel contesto della adozione da parte della Struttura sanitaria della formula “altre misure analoghe all’assicurazione”.

Mi riferisco alla costituzione obbligatoria del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri. In prima approssimazione questi due istituti potrebbero sembrare di interesse marginale in comparazione con altri temi. In verità i due Fondi costituiscono uno strumento di certezza circa la corretta applicazione da parte delle Strutture  di soluzioni diverse da quella del trasferimento integrale dei propri rischi.

Per chiarire questa affermazione è necessario preliminarmente spiegare in cosa consistano questi due Fondi.

FONDO RISCHI

Il primo, il Fondo rischi di cui all’art. 9, è un accantonamento di mezzi finanziari a copertura dei Rischi futuri individuabili alla fine dell’esercizio, potenzialmente capaci di produrre sinistri. La corretta costituzione del Fondo richiede una profonda conoscenza della realtà aziendale, dei suoi profili di rischio, della serie storica della sua sinistrosità in termini di frequenza e severità degli eventi dannosi. In altre parole, la Struttura deve accantonare una somma congrua a copertura degli eventi dannosi futuri, valutati nella loro dimensione e magnitudine in base ad elementi obbiettivi.

FONDO RISERVA

Il secondo, il Fondo riserva sinistri di cui all’art. 10, è un accantonamento di mezzi finanziari a copertura delle richieste di risarcimento ricevute e per le quali il danno non è stato ancora definito. Ovviamente la corretta appostazione del Fondo è conseguenza di una gestione tecnico/professionale/organizzativa   attenta e consapevole.

GESTIONE DEI RISCHI

Conseguentemente ambedue i Fondi costituiscono un forte strumento di verifica, e quindi garanzia, che effettivamente la Struttura ha adottato le “misure analoghe” dotandosi preliminarmente di una organizzazione e di professionalità capaci di governare efficacemente le questioni della Gestione dei Rischi e dei Sinistri. 

In questo senso il termine “autoassicurazione” – giustamente contestato in quanto al termine “assicurazione” non si può che contrapporre la “Non Assicurazione” – può essere in parte rivalutato.

RISERVA PREMI

È infatti vero che la Struttura, nell’adozione della formula “altre analoghe misure” dovrà far propri alcuni principi ed alcune regole consolidate degli Assicuratori. Cosa è infatti il Fondo Rischi se non la “Riserva premi” che leggiamo nei bilanci delle Compagnie di assicurazione?
L’Assicuratore “mette nel salvadanaio” la parte dei premi incassati a copertura degli eventuali futuri sinistri. La Struttura, invece di pagare un premio ad un terzo, deve “mettere da parte nel suo salvadanaio” una somma con il medesimo scopo dell’Assicuratore.

Più semplice è convenire che il Fondo riserva sinistri sia l’omologo della Riserva sinistri degli Assicuratori.   

MIGLIORAMENTI

La norma, dunque, verrà a rendere obbligatorio quello che un buon Amministratore di una struttura pubblica o privata avrebbe dovuto già adottare in via autonoma. La mia esperienza operativa mi dice che non sempre questo si sta realizzando. Allora il momento annuale della costituzione obbligatoria dei due Fondi potrà far emergere la insufficiente attenzione che la Struttura ha dedicato all’ organizzazione, alle risorse professionali impiegate nella Gestione del Rischio. Nel tempo la crescente maggiore accuratezza nella costituzione dei Fondi sarà la prova del corrispondente miglioramento conseguito dalla Struttura nella Gestione del rischio

In questo senso la costituzione dei Fondi potrà generare un circolo virtuoso di ottimizzazione del livello di adeguatezza nella Gestione del Rischio a tutela dei Cittadini e delle Strutture medesime.

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