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FOTOVOLTAICO IN CONDOMINIO, IL CHIARIMENTO DALLA CASSAZIONE

La Cassazione ha pronunciato una sentenza riguardo l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulle parti comuni di un condominio, la quale può essere eseguita dal singolo condomino nel rispetto della sicurezza, del decoro e della stabilità dell’edificio.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1337/2023, pubblicata lo scorso 17 gennaio, ha stabilito che l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni di un condominio e che non renda necessaria la modificazione delle stesse, può essere eseguita dal singolo condomino interessato senza preventiva autorizzazione dell’assemblea.

Nel caso di specie analizzato dai giudici, un condomino vuole installare 12 pannelli fotovoltaici su una parte comune del condominio, ma l’assemblea esprime un parere contrario, motivo per cui il condomino decide di procedere intentando una causa al condominio.

Il caso passa sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello e la conclusione, in entrambi i casi, è che l’assemblea ha espresso parere contrario al progetto presentato, ma non ha di fatto vietato l’installazione dell’impianto fotovoltaico, pertanto, secondo questi pareri, è il condomino interessato a dover presentare un progetto alternativo in modo da non pregiudicare l’uso delle parti comuni agli altri condòmini.

A questo punto il condomino decide di fare ricorso alla Corte di Cassazione evidenziando che secondo l’art. 1122-bis c.c. rubricato “Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni di un condominio è possibile previa comunicazione all’amministratore.

L’assemblea, in tal senso, può prescrivere delle modalità alternative di esecuzione dell’intervento o imporre cautele in merito alla salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico, ma non ha il potere di vietarne l’installazione esprimendo parere contrario.

Esaminando il caso, i giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che ai sensi del citato art. 1122-bis del codice civile, è consentito installare impianti per la produzione di energia rinnovabile destinati all’uso di singole unità immobiliari, sul lastrico solare o su ogni altra superficie idonea, così come sulle parti di proprietà esclusiva del soggetto interessato. Il condomino ha l’obbligo di informare l’amministratore di condominio solo se sono necessarie delle modifiche alle parti comuni e proprio in questo caso l’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione dell’intervento e può, inoltre, chiedere una garanzia per tutelarsi da eventuali danni derivanti dallo stesso.

I giudici della Cassazione proseguono chiarendo che: “Resta inteso che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio”.

Alla luce di quanto affermato, nel caso di specie, l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico non modificherebbe in alcun modo le parti comuni, pertanto il condomino può installare i pannelli fotovoltaici senza alcun ostacolo da parte dell’assemblea, la quale non può vietare l’installazione e, in questo caso, non può neppure prescrivere modalità alternative di esecuzione dell’intervento in quanto non vi è alcuna modifica alle parti comuni del condominio.

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