Ulteriori chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate sugli interventi “trainati” realizzati in unità immobiliari appartenenti ad edifici vincolati.
Con la risposta n. 462/2022 l’Agenzia delle Entrate torna ad approfondire la tematica del Superbonus 110% per chiarire i termini di scadenza previsti per gli interventi “trainati” realizzati su un’unità immobiliare facente parte di edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.
Nel caso analizzato l’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate spiegando di essere proprietario di un appartamento, funzionalmente non indipendente, che fa parte di un condominio vincolato. Su tale edificio non è possibile realizzare interventi “trainanti”, ma l’Istante spiega di voler effettuare degli interventi “trainati” nella propria unità immobiliare, interventi come la sostituzione degli infissi e del vecchio impianto di riscaldamento con l’installazione di una pompa di calore, fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche.
A tal proposito, quindi, l’Istante chiede all’Agenzia se può fruire del Superbonus 110% e se la scadenza da tenere in considerazione è quella del 31 dicembre 2023, come previsto per i condomini.
In risposta l’Agenzia delle Entrate, dopo il consueto riepilogo della normativa di riferimento, ovvero l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), ha chiarito che in merito alla prima domanda posta dall’Istante inerente al diritto di fruizione del Superbonus, se l’edificio in oggetto è sottoposto a uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, oppure se non è possibile realizzare gli interventi trainanti a causa di divieti posti dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica comunque alle spese sostenute per gli interventi “trainati” nelle singole unità immobiliari, a patto che tramite questi vi sia un miglioramento di due classi energetiche. Inoltre, in tal caso, l’asseverazione deve essere predisposta utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
Per quanto concerne il quesito posto dall’Istante in merito ai termini di scadenza previsti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la circolare n. 23/E di giugno 2022 prevede che: “Il termine ultimo per fruire del Superbonus è quello previsto per gli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio» di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.”
Pertanto, l’Istante potrà beneficiare del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 110%, così come previsto per i condomini. Ricordiamo, inoltre, che la detrazione spetta nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 e nella misura del 65% per le spese sostenute per tutto il 2025.
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