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L’AGENZIA DELLE ENTRATE SU SUPERBONUS E MURI DI CONTENIMENTO

Il bonus 110% è applicabile anche per gli interventi di realizzazione di muri di contenimento, ma solo a determinate condizioni. Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate al relativo interpello.

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema del Superbonus in riferimento agli interventi per la realizzazione dei muri di contenimento attraverso la recente risposta n. 297 del 2022, che riprende la questione dei muri di sostegno, affrontata anche in altri interpelli precedenti, aggiungendo però alcune importanti informazioni.

Nel caso di specie, il condominio Istante, attraverso il proprio amministratore, spiega all’Agenzia delle Entrate che intende effettuare dei lavori per ridurre il rischio sismico di un fabbricato “situato a ridosso di una scarpata formata da strati di terreno di riporto e sottostante strati di natura sabbiosa”, come attestato da una relazione geologica nel 2015.

L’Istante chiarisce che, al fine di migliorare la stabilità sismica del fabbricato, è necessaria la costruzione di un muro di sostegno “a distanza di qualche metro e a servizio della struttura dell’edificio”. A tal proposito, l’ingegnere incaricato ha dichiarato che: “appare chiara la necessità di un intervento che garantisca il contenimento del terreno prossimo al fronte della fondazione interessata. La tecnica offre varie soluzioni per un intervento di questo tipo e quelle più adeguate al caso in esame sembrano essere la realizzazione di un muro di sostegno a mensola o una paratia.”

In virtù di quanto appena descritto, l’Istante chiede all’Agenzia delle Entrate se per le spese connesse alla realizzazione del muro di contenimento è possibile fruire del Superbonus 110%.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che l’agevolazione Superbonus 110% è fruibile a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Con riferimento al caso esaminato, l’Agenzia ricorda che, come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, tra gli interventi ammessi al Superbonus vi sono quelli per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati a livello strutturale.

L’Agenzia ricorda, inoltre, che l’efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata “dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.”

In riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi alle agevolazioni fiscali, la Commissione consultiva per il monitoraggio del Superbonus, aveva già chiarito che a questi interventi, al pari di altri, finalizzati quindi ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica, è possibile applicare la maxi agevolazione del 110% prevista dal Decreto Rilancio.

Per poter rientrare nell’ambito del Superbonus, però, è necessario stabilire l’eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico causato dalle condizioni di instabilità fondazionale. Pertanto, nel corpo delle attestazioni previste dal decreto ministeriale n. 329 del 2020, il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove previsto), dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, quindi, l’ammissibilità al Superbonus 110% è connessa a quanto stabilito dalle figure tecniche coinvolte, responsabili del processo, le quali dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.

Perciò, tornando al quesito posto dall’Istante, l’Agenzia afferma che: “L’intervento di realizzazione ex novo del muro di contenimento dell’edificio condominiale, al fine di garantire un adeguato confinamento del suo terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli utili alla riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus implica valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell’Agenzia delle entrate.”

Proprio per questo motivo, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “L’eventuale riconducibilità dell’intervento descritto dall’Istante a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l’altro, ad asseverare – in base alle disposizioni di cui al citato decreto n. 58 del 2017 – l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico, secondo quanto previsto dal citato articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio.”

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