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SISMABONUS ACQUISTO 110%

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SISMABONUS ACQUISTO 110%: ROGITO SUCCESSIVO AL 30 GIUGNO 2022

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un interpello inerente al Sismabonus acquisto al 110%, chiarendo cosa accade se non vengono rispettati i termini e le condizioni previste dalla misura agevolativa.

La risposta n. 384/2022 dell’Agenzia delle Entrate si concentra sul Sismabonus acquisto al 110%, ovvero la maxi detrazione di cui si può beneficiare sottoscrivendo un contratto di compravendita per un’abitazione antisismica.

Nel caso analizzato, l’Istante spiega di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con una società e versato una caparra per l’acquisto di un’unità immobiliare posta al piano terra di un edificio in fase di costruzione, in data 24 maggio 2021.

L’Istante prosegue specificando che il pagamento del saldo, in parte utilizzando lo “sconto in fattura”, era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, ma, a causa dell’emergenza pandemica la società di costruzione ha ritardato nella realizzazione dei lavori, pertanto ha fatto slittare la consegna dell’immobile dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022.

L’Istante si rivolge, quindi, all’Agenzia delle Entrate per chiedere se nonostante il rinvio della consegna dell’immobile da parte dell’impresa è possibile beneficiare del Sismabonus acquisti al 110% e se, nel caso in cui entro il 30 giugno 2022 venga versato un secondo acconto, sia possibile usufruire del Sismabonus acquisti beneficiando dello sconto in fattura.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che lo slittamento della data del rogito al 30 novembre 2022 preclude la possibilità di usufruire della detrazione al 110%, poiché la data del rogito è successiva ai termini stabiliti dalla legge. Difatti, secondo la legge di bilancio 2022, il Sismabonus acquisti 110% spetta per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea, però, che l’acquirente potrà usufruire del Sismabonus Acquisti con le aliquote ordinarie fissate sino al 31 dicembre 2024, ovvero all’85% se i lavori hanno portato a un passaggio di di almeno due classi di rischio sismico inferiori, oppure al 75% se i lavori hanno portato al passaggio a una classe di rischio sismico inferiore.

Ricordiamo comunque che con la Legge PNRR2 è stata posticipata la scadenza per la stipula dell’atto definitivo di compravendita sino al 31 dicembre 2022, a patto che però al 30 giugno 2022:

  • sia stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
  • siano stati versati gli acconti utilizzando lo sconto in fattura e sia stato maturato il credito d’imposta relativo;
  • sia stata rilasciata la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
  • sia avvenuto il collaudo dell’immobile con il rilascio dell’asseverazione sismica;
  • l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

In questo caso la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate sembra non prendere in considerazione la proroga appena descritta, perciò si prospettano nuovi chiarimenti in materia.

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