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SUPERBONUS 110%: FONDAMENTALE LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Per valutare se è possibile usufruire del Superbonus, è necessario verificare i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti attraverso uno studio di fattibilità.

I vari incentivi messi in campo dal Governo per far ripartire i cantieri e, quindi, migliorare il patrimonio edilizio del nostro Paese, riqualificandolo energeticamente, fanno sicuramente gola a molti. Tra le varie agevolazioni, il Superbonus 110% è certamente quella più discussa, non solo per l’importanza che ha assunto questo tipo di misura, ma anche per i vari ostacoli che rendono complicato l’iter per accedere all’agevolazione.

La modalità per valutare la realizzabilità degli interventi previsti è sicuramente lo studio di fattibilità, ovvero una verifica preliminare di carattere tecnico, essenziale per capire se si è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 119 del Decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Chiaramente, se dalle varie verifiche fatte, l’edificio in questione ha i requisiti per accedere al Superbonus, si procederà con il progetto preliminare, viceversa se lo studio metterà in evidenza la mancanza dei requisiti, l’iter si concluderà lì.

Lo studio di fattibilità è un’analisi complessa poiché ha lo scopo non solo di valutare le caratteristiche dell’edificio preso in esame, ma vengono valutati anche i costi e i risultati che potrebbero essere raggiunti. Si tratta, quindi, di un vero e proprio studio fatto su misura e, proprio per questo motivo, è importante scegliere accuratamente le figure professionali da incaricare.

Entrando nello specifico, lo studio di fattibilità si svolge attraverso alcuni punti importanti, prima di culminare nel progetto definitivo. Il primo è la verifica della tipologia dell’edificio, per constatare se tale tipologia rientra tra quelle che possono accedere alla detrazione. Inoltre, sempre per quanto concerne l’edificio, vi è la verifica della categoria catastale, nonché quella dell’esistenza dell’edificio, secondo quanto stabilito dall’Agenzia dell’Entrate e il relativo stato di legittimità, poiché, dato che per accedere alla detrazione è necessario presentare la pratica edilizia per l’ottenimento dei titoli abitativi necessari alla realizzazione delle opere, è fondamentale che l’edificio risulti legittimo allo stato di fatto.

Ricordando che uno degli obiettivi principali del bonus è quello di rendere energeticamente più efficienti gli edifici, rientra nello studio di fattibilità anche un’accurata analisi energetica, difatti, la certificazione energetica degli edifici è di notevole importanza per appurare quali possono essere gli interventi da eseguire per poter ottenere il miglioramento della classe energetica di partenza. Tali interventi dovranno poi essere indicati nell’asseverazione del tecnico abilitato, inoltre, la certificazione energetica dovrà essere fatta anche dopo aver eseguito i lavori, proprio per attestare l’avvenuto salto di classe.

Oltre all’analisi appena descritta connessa all’edificio, lo studio di fattibilità è necessario anche per verificare se i soggetti committenti sono nelle condizioni legali e fiscali per poter accedere alla detrazione.
Soltanto una volta fatte tutte le verifiche appena elencate, il progettista potrà iniziare a redigere il progetto preliminare, prendendo in considerazione tutti i mezzi previsti dal DL Rilancio e creando un progetto che soddisfi i requisiti tecnici previsti.

Il costo dello studio di fattibilità, così come regolato dalla normativa, rientra tra quelli detraibili, visto che si tratta di una spesa inerente alla progettazione e all’esecuzione degli interventi, ma qualora l’analisi preventiva e lo studio di fattibilità non dessero il via ai lavori, la parcella spetterà al contribuente, perciò, proprio per questo motivo nei condomini è importante che la scelta di affidamento dell’incarico dello studio di fattibilità venga assegnata all’assemblea. In tal caso, come previsto dall’art. 119 del DL rilancio, per la delibera è sufficiente raggiungere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

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