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SUPERBONUS E LAVORI TRAINATI, QUALI SPESE AMMESSE?

Attraverso la risposta all’istanza di interpello posta da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le spese connesse ai lavori trainati e ammesse in detrazione al 110%.

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti riguardo le spese collegate ad un intervento trainato e ammesse in detrazione al 110%, attraverso la risposta n. 547 del 4 novembre 2022.

Nel caso di specie, l’Istante è un Condominio composto da sei unità residenziali, che intende effettuare un intervento “trainante”, ovvero un intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali e, contemporaneamente, intende realizzare anche un intervento “trainato” di eliminazione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di un ascensore.

L’Istante prosegue spiegando che per l’installazione dell’ascensore è necessario, da parte del Condominio, l’acquisto di un locale cantina di proprietà di un solo condomino, all’interno del quale verrà posizionato il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore.

Ciò detto, l’Istante ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se le spese inerenti l’acquisto del citato locale cantina possono rientrare in quelle detraibili, in quanto spese strettamente connesse all’installazione dell’ascensore.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire l’elenco dei costi collegati agli interventi ammessi al Superbonus 110% che è possibile calcolare nell’insieme delle spese detraibili. Nel caso analizzato, il quesito riguarda le spese connesse all’intervento trainato destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche.

La circolare n.28/E/2022 fornisce degli esempi pratici di spese relative ad interventi che hanno diritto alla detrazione, come ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • l’adeguamento o il rifacimento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, impianti di ascensori, impianti citofonici);
  • il rifacimento di scale e ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Nella stessa circolare viene chiarito anche che tra le spese ammesse in detrazione al 110% rientrano anche quelle sostenute prima o nel corso dei lavori relative a:

  • progettazione e altre prestazioni professionali connesse richieste dal tipo di lavori;
  • acquisto dei materiali;
  • effettuazione di perizie o di sopralluoghi;
  • oneri di urbanizzazione;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
  • altri eventuali costi strettamente connessi alla realizzazione degli interventi.

Come chiarito dall’Agenzia, l’elenco non ha valore tassativo ma si riferisce ai costi ulteriori connessi agli interventi edilizi realizzati. Tra questi, ad esempio, anche i costi relativi allo smaltimento dei materiali rimossi o la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.

Non sono agevolabili, invece, i costi di trasloco e di custodia del mobilio per tutto il periodo di effettuazione dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che per quanto concerne l’Istanza in oggetto, tra le spese detraibili non rientrano quelle sostenute per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, così come le spese per l’acquisto di locali necessari per l’installazione dell’ascensore.

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