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CONCESSO IL BONUS FACCIATE PER GLI EDIFICI VISIBILI DALLA FERROVIA

L’Agenzia delle Entrate concede il via libera alla fruizione del bonus facciate anche per gli edifici parzialmente visibili dalla rete ferroviaria pubblica.

Attraverso la risposta n. 805 del 10 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla possibilità di accedere al bonus facciate per gli interventi realizzati su un edificio situato su strada privata ma visibile dalla ferrovia.

Difatti, un contribuente si è rivolto all’Agenzia perché intende realizzare degli interventi finalizzati al recupero dell’intero perimetro esterno di un edificio situato su una strada privata, ma, al contempo, parzialmente visibile sia dalla strada pubblica (per due porzioni di facciata) e sia dalla ferrovia, dalla quale si vedono tre facciate dell’edificio in oggetto.

A tal proposito, quindi, l’Istante chiede se è possibile fruire del bonus facciate per le spese inerenti ai lavori realizzati sull’intero perimetro dell’edificio e, inoltre, chiede se la suddetta rete ferroviaria può essere considerata “suolo ad uso pubblico”.

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito, ricorda innanzitutto che, ai fini di poter accedere al bonus facciate, la norma prevede che gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.”

Nella circolare n. 2/E del 2020 è stato chiarito che sono ammessi al bonus facciate “gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.”

Di contro, non rientrano negli interventi agevolabili attraverso il bonus facciate, tutti quelli effettuati sulle facciate interne dell’edificio, salvo quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Nel caso esaminato, il dubbio da sciogliere è se la rete ferroviaria pubblica può essere considerata come “suolo ad uso pubblico”.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate cita l’art. 822 c.c., comma 2, il quale stabilisce che: “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate (…)” e proprio per questo motivo, la rete ferroviaria può essere considerata “suolo ad uso pubblico”.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate, ritiene che i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno dell’edificio analizzato, possano essere ammessi alle agevolazioni previste dal bonus facciate.

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