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LA RIFORMA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VOLONTARI

Il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 novembre 2021, disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli Enti del Terzo Settore (ETS) secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore (art. 18 c. 2, D. Lgs. 117/2017).

Il provvedimento, atteso da molto tempo, ha fatto chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari, che può essere tenuto anche in forma elettronica e/o telematica, ed anche sugli gli obblighi assicurativi. L’obbligo riguarda sia i volontari “occasionali” che “non occasionali”.

CHI SONO I VOLONTARI?

Il Codice del Terzo Settore (art. 17 del d.lgs 117/2017) ha definito la figura del volontario.

Il volontario è “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

La frase “anche per il tramite di un Ente del Terzo settore” significa che il volontario ha una totale autonomia, potendo scegliere di svolgere la propria attività in proprio o tramite un Ente del Terzo Settore.

COSA SI INTENDE PER “VOLONTARIO OCCASIONALE”?

Purtroppo, né il Codice né il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021 definiscono cosa si intenda per “occasionale”, a parte precisare che possono essere tali quelli impiegati in eventi o manifestazioni in generale.

In linea di massima possiamo affermare che è un volontario “abituale” colui che presta la propria attività per l’Ente in modo continuativo, anche se per pochi episodi specifici. Per esempio: il volontario che sistema la sala prima e dopo un evento e che quindi presta la sua opera in maniera stabile, seppur episodica.

Quello che, invece, il Codice e il nuovo decreto specificano in modo chiaro è che gli obblighi assicurativi valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.

QUALI SONO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE?

Prima di procedere ad illustrare il contenuto del decreto ricordiamo quali sono gli ETS. Ai sensi dell’articolo 4 del Codice del Terzo settore (CTS), entrato in vigore nel 2017, sono Enti del Terzo settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):

  • le organizzazioni di volontariato (ODV);
  • le associazioni di promozione sociale (APS);
  • gli enti filantropici;
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso (SOMS);
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
LE MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI

Il registro dei volontari, come previsto dal Decreto del 14 febbraio 1992, prevede l’obbligo di vidimazione da parte di un pubblico ministero, tra cui un notaio o il segretario comunale. Il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 ha previsto le seguenti modifiche rispetto a quanto precedentemente richiesto:

  • il registro dei volontari potrà essere tenuto anche in modalità telematica a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice Civile.
  • in caso di modifiche su registro cartaceo non è obbligatorio “barrare” e “firmare” la parte oggetto di variazione.

Il registro dovrà contenere i seguenti dati, per ciascun volontario:

  • codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  • la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
  • la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Sarà necessario suddividere il registro in due sezioni, una dove saranno elencati i volontari non occasionali ed una dove dovranno essere indicati i volontari occasionali.

GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Gli Enti di Terzo settore che si avvalgono di volontari, sia “occasionali” che “non”, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, d.lgs 117/17).

L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla legge 266/1991 alle sole organizzazioni di volontariato (ODV), è oggi esteso a tutti gli ETS che si avvalgano dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro (art. 17, c. 1).

LE POLIZZE ASSICURATIVE

Il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021 prevede che le polizze assicurative stipulate dagli Enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono, possano essere “collettive” o “numeriche”.

Le polizze a carattere collettivo, in forza di un vincolo contrattuale unico, determinano una pluralità di rapporti assicurativi nei confronti di una collettività di soggetti assicurati: volontari “non occasionali” e volontari “occasionali”.
A tale fine è previsto l’obbligo di tenuta dell’apposito registro dei volontari, distinto dal libro degli associati (art. 3 DM 06/10/2021).

Il Decreto Ministeriale precisa, inoltre, che per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Per quanto riguarda invece i volontari “occasionali”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

I controlli sulle coperture assicurative stipulate dagli ETS spettano all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass),

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