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Le indagini di RM

RESPONSABILITÀ E OPERATORE SANITARIO

LA RESPONSABILITA’ POFESSIOINALE DELL’OPERATORE SANITARIO PRESSO UNA STRUTTURA ALLA LUCE DELLA SUA DUPLICE POSIZIONE DI DIPENDENTE E PROFESSIONISTA

Ritengo opportuno tornare su un tema che in verità ritenevo ormai abbastanza chiaro: quello della duplice tipologia di responsabilità dell’operatore sanitario.

Molti sanitari che operano presso una struttura ritengono di dover rispondere soltanto nei confronti della struttura di appartenenza limitatamente al solo caso di colpa grave.

Alcuni sanitari interessati pensano di non poter essere citati da un terzo danneggiato per una sorta di carenza di legittimazione passiva che li proteggerebbe.

Dal punto di vista del diritto sostanziale questa affermazione potrebbe essere corretta ma non dal punto di vista procedurale.

In realtà il caso di danno di natura sanitaria coinvolge tre soggetti: il danneggiato, l’operatore sanitario e la struttura. Si tratta di un rapporto trilatero nel quale ciascuna delle parti è portatore di diritti ed obblighi.

COLPA GRAVE

La limitazione della responsabilità del sanitario al caso della sola Colpa Grave afferisce al rapporto tra lo stesso e la struttura e non coinvolge il terzo danneggiato, in quanto il principio fondamentale “Neminem non laedere” sopravanza ogni altra norma. Conseguentemente quest’ultimo conserva – anche con la legge 24/17 – il diritto di citare in giudizio direttamente il sanitario in quanto ritenuto responsabile del danno ricevuto. Incidentalmente non si tratta della scelta migliore per il terzo in quanto la gestione della causa in questo caso risulterà più ardua a fronte della natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario citato (inversione dell’onere della prova – prescrizione abbreviata) di quanto lo sarebbe ove la causa fosse attivata nei confronti della struttura, portatrice della responsabilità di tipo contrattuale.

Ad ogni modo, la legge stabilisce che la struttura è responsabile dei comportamenti colposi e/o dolosi commessi da coloro che operano per suo conto. Inoltre la legge impone alla struttura di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile sanitaria che assicuri tutto il personale operante per suo conto.  In sostanza la qualifica di assicurato nel contratto di assicurazione è estesa a tutti i sanitari operanti per la struttura il sanitario.

ASSICURAZIONE E AUTOASSICURAZIONE

Pertanto, il sanitario che avesse ricevuto direttamente una richiesta di risarcimento dovrà rimanere sereno in quanto in forza della polizza di assicurazione- che lo qualifica come un assicurato – basterà che notifichi semplicemente la denuncia all’assicuratore tramite la sua struttura (in quanto contraente della polizza).

Nel caso invece in cui la struttura – utilizzando la facoltà concessa dalla legge – operasse in regime di “autoassicurazione” Egli notificherà alla struttura il ricevimento della richiesta danni ai sensi della legge 24/17, eventualmente chiamandola in manleva nel caso di vertenza giudiziale. Tutto ciò a prescindere dalla previsione estrema del CCNL circa il diritto al ristoro delle spese legali sostenute dal sanitario.

CONCLUSIONI

La sua responsabilità professionale per colpa grave potrà essere invocata soltanto a conclusione della vertenza (a seguito di transazione o di sentenza sfavorevole) con pagamento a carico dell’assicuratore e/o della struttura del risarcimento al terzo.

Questo sarà il momento per il sanitario di fare buon uso della polizza stipulata per il rischio della colpa grave che lo solleverà da qualsiasi esborso in caso di riconoscimento di danno erariale per colpa grave.

In conclusione invito tutti i sanitari che operano presso una struttura a rimanere sereni in quanto la legge 24/17 ha creato un impianto a protezione non soltanto dei diritti dei cittadini ma anche di tutti quelli che operano nel mondo della sanità a motivo della complessità ed unicità della loro professione.

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