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SUPERCONDOMINIO E SUPERBONUS 110%: L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE ALCUNI DUBBI

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 94 dell’8 febbraio 2021 conferma che, anche nel caso di un Supercondominio, potranno fruire della maxi-agevolazione solo gli edifici che effettuano gli interventi necessari per migliorare di due classi energetiche.

Un amministratore di un supercondominio, costituito da più edifici, ognuno con un proprio civico e un proprio codice fiscale, ha presentato un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate in merito ad alcuni dubbi riguardanti l’accessibilità al Superbonus 110%.

Nel caso di specie, l’amministratore ha spiegato che l’assemblea dei condòmini ha deliberato l’effettuazione di un intervento di sostituzione della caldaia comune a tutti gli edifici, ma, alcuni proprietari, per beneficiare del Superbonus, hanno deciso di realizzare anche degli interventi di isolamento termico delle facciate e del tetto, in modo da poter conseguire il miglioramento di due classi energetiche previsto dall’agevolazione.

Pertanto, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, quale sia la detrazione spettante rispettivamente ai condòmini che hanno deliberato solo la sostituzione dell’impianto termico ed ai condòmini che invece hanno deliberato anche gli interventi di isolamento termico delle facciate e del tetto.

Nella risposta n. 94 dell’8 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti richiamando innanzitutto la circolare n. 30/2020 all’interno della quale veniva precisato che:

“qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.

In tale caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi A.P.E. convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.”

Inoltre, riprendendo l’art. 1117-bis del codice civile, l’Agenzia ha ricordato che:

“al supercondominio si applicano le medesime regole, comprese quelle relative alla imputazione ai singoli condòmini delle spese riferite alle parti comuni, nonché i medesimi obblighi previsti in materia di condominio negli edifici.”

In conclusione, quindi, nel caso analizzato, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che possono usufruire della detrazione del 110% delle spese sostenute solo i condòmini che hanno deliberato anche gli interventi di isolamento termico di tetto e facciate, visto che questa integrazione ai lavori di sostituzione dell’impianto termico, comporterebbe il miglioramento di due classi energetiche per gli edifici interessati.

I condòmini che, piuttosto, hanno deliberato solo l’intervento relativo alla sostituzione dell’impianto termico, potranno eventualmente fruire dell’Ecobonus, nel rispetto dei requisiti previsti.

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