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Legge

PRESUNZIONE DI INNOCENZA: IL TESTO DEFINITIVO

Articolo sul Decreto legislativo presunzione di innocenza e intervista realizzata a Gian Marco Baccari, professore associato di Diritto processuale penale.

Si è concluso l’iter per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto a presenziare al processo nei procedimenti penali.

Pubblichiamo il testo definitivo, in attesa di contributi di approfondimento, segnalando che rispetto allo schema già noto, all’art. 3 comma 1 lett. a) si precisa che: «La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano».

Analogamente l’autorizzazione agli ufficiali di polizia giudiziaria a rilasciare comunicati o tenere conferenze stampa «è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano» (lett. c, comma 3-bis).

All’art. 4 comma 2 si precisa che «Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento».

Quanto al procedimento relativo all’istanza di correzione, l’opposizione può essere proposta dalle parti «al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l’opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 4.”. Si aggiunge che «L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Inoltre va segnalato che, in tema di equa riparazione (art. 314 c.p.p.), il diritto ad esercitare la facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione in caso di assoluzione.

Infine, l’intervento additivo all’art. 474 c.p.p. sulla partecipazione dell’imputato all’udienza, prevede che si aggiunga: «I-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l’impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento».

Intervista a Gian Marco Baccari, professore associato di Diritto processuale penale

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